Art. 6 
 
Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo  di  studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i  soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi  direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art.  20  delle  legge  5  febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per  cento
del tempo assegnato per la prova. 
    3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'amministrazione di  individuare  e  predisporre  i  mezzi  e  gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi  precedenti,  saranno  rese  note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul  sito
istituzionale www.giustizia.it