Art. 9 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.  In  considerazione  del  numero   delle   domande   pervenute
l'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le  prove
scritte da una prova preselettiva comune  a  tutti  i  settori.  Tale
prova,  ove  svolta,  consistera'  in  un  questionario  a   risposta
multipla, composto da una serie di domande di carattere  attitudinale
finalizzate  alla  verifica  della  capacita'  logico-deduttiva,   di
ragionamento logico-matematico  e  critico-verbale  e  una  serie  di
domande  vertenti  su:  «Elementi  di  ordinamento  penitenziario  ed
organizzazione  degli   istituti   e   servizi   dell'amministrazione
penitenziaria». 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    5. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. Saranno ammessi alla prova scritta  un  numero  di  candidati,
classificatisi in base al punteggio, tra i  primi  mille,  nonche'  i
candidati che abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
    7. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    8. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale  del  Ministero  della  giustizia  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    10. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi alle prova preselettiva con riserva di accertamento  del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e   dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di  cui
al comma precedente. 
    11. L'assenza dalla  prova  preselettiva,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso 
    12. L'esito  della  prova  preselettiva  sara'  pubblicato  nella
scheda di sintesi  del  concorso  presente  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it con valore di notifica  a
tutti gli effetti.