Art. 13 Assunzione in servizio 1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo determinato, con riserva del Ministero della giustizia di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio, nei profili di cui all'art. 1, comma 1, nel personale dell'amministrazione giudiziaria, nell'area funzionale seconda, fascia economica 1 per il profilo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e fascia economica 2 per i profili di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della durata massima di trentasei mesi, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'art. 10. 4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.