Art. 13 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente bando saranno assunti a tempo determinato, con  riserva  del
Ministero della giustizia di  controllare  il  possesso  e  la  piena
corrispondenza dei requisiti e  dei  titoli  dichiarati  in  domanda,
secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio,
nei  profili  di   cui   all'art.   1,   comma   1,   nel   personale
dell'amministrazione  giudiziaria,  nell'area   funzionale   seconda,
fascia economica 1 per il profilo di cui all'art. 1, comma 1, lettera
d), e fascia economica 2 per i profili di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c). 
    3. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno della durata massima di trentasei mesi, sulla base  della
preferenza di sede espressa  dai  vincitori  secondo  l'ordine  delle
singole graduatorie finali di merito di cui all'art. 10. 
    4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei  vincitori,  o
di  dichiarazione  di  decadenza  dei   medesimi,   subentreranno   i
successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.