Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della specialita' della  procedura  alla  luce
della delega ex art. 35, comma 5, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del
Ministero della giustizia. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. L'amministrazione della giustizia si riserva analoga facolta',
disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima,
in  caso  di  accertata  mancanza,  originaria  o  sopravvenuta,  dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 
      Roma, 28 marzo 2022 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'