Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  RIPAM  nomina  una  commissione  esaminatrice
competente per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1,
sulla  base  dei  criteri  indicati  dall'art.  14,  comma   6,   del
decreto-legge n. 80 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2021,  n.  113,  e  dal  decreto  del  Ministro  della
giustizia del 16 dicembre 2021, pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
del Ministero della giustizia del 31 dicembre  2021.  La  commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte  le  fasi  del
concorso, compresa la  formazione  delle  graduatorie  definitive  di
merito e dei vincitori. Alla commissione esaminatrice possono  essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non  sia
richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  7,  la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.