Art. 6 
 
       Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1,  e'  effettuata  sulla  base  dei  titoli
dichiarati dai candidati al momento della domanda  di  ammissione  al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo  i  titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    2. Per  la  valutazione  dei  titoli  possono  essere  attribuiti
complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: 
      a) sino a punti 6,00 per il voto di diploma. Sino a punti  6,00
per il voto di laurea, in  caso  di  laurea  da  considerarsi  titolo
assorbente nei termini di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c);  non
sono cumulabili il punteggio per il voto di diploma e quello  per  il
voto di laurea. 
    Vecchio ordinamento 
      i. 60, punti 6,00; 
      ii. 59, punti 5,50; 
      iii. 58, punti 5,00; 
      iv. 57, punti 4,75; 
      v. 56, punti 4,50; 
      vi. 55, punti 4,25; 
      vii. 54, punti 4,00; 
      viii. 53, punti 3,75; 
      ix. 52, punti 3,50; 
      x. 51, punti 3,25; 
      xi. 50, punti 3,00; 
      xii. 49, punti 2,75; 
      xiii. 48, punti 2,50; 
      xiv. 47, punti 2,25; 
      xv. 46, punti 2,00; 
      xvi. 45, punti 1,75; 
      xvii. 44, punti 1,50; 
      xviii. 43, punti 1,25; 
      xix. 42, punti 1,00; 
      xx. 41, punti 0,75; 
      xxi. da 39 a 40, punti 0,50; 
      xxii. da 36 a 38, punti 0,25. 
    Nuovo ordinamento 
      i. 100 e 100 e lode, punti 6,00; 
      ii. 99, punti 5,50; 
      iii. 98, punti 5,00; 
      iv. 97, punti 4,75; 
      v. 96, punti 4,50; 
      vi. 95, punti 4,25; 
      vii. 94, punti 4,00; 
      viii. 93, punti 3,75; 
      ix. 92, punti 3,50; 
      x. 91, punti 3,25; 
      xi. 90, punti 3,00; 
      xii. 89, punti 2,75; 
      xiii. 88, punti 2,50; 
      xiv. 87, punti 2,25; 
      xv. 86, punti 2,00; 
      xvi. da 83 a 85, punti 1,75; 
      xvii. da 79 a 82, punti 1,50; 
      xviii. da 75 a 78, punti 1,25; 
      xix. da 71 a 74, punti 1,00; 
      xx. da 67 a 70, punti 0,75; 
      xxi. da 63 a 66, punti 0,50; 
      xxii. da 60 a 62, punti 0,25. 
    Qualora il diploma sia stato  conseguito  non  oltre  sette  anni
prima  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  della   domanda,
individuato ai sensi  dell'art.  4,  comma  2,  i  punteggi  previsti
dall'art. 6, comma 2, lettera a), sono raddoppiati. 
    Diploma di laurea, laurea, laurea  magistrale  a  ciclo  unico  e
laurea specialistica 
      i. 110 e 110 e lode, punti 6,00; 
      ii. 109, punti 5,50; 
      iii. 108, punti 5,00; 
      iv. 107, punti 4,75; 
      v. 106, punti 4,50; 
      vi. 105, punti 4,25; 
      vii. 104, punti 4,00; 
      viii. 103, punti 3,75; 
      ix. 102, punti 3,50; 
      x. 101, punti 3,25; 
      xi. 100, punti 3,00; 
      xii. 99, punti 2,75; 
      xiii. 98, punti 2,50; 
      xiv. 97, punti 2,25; 
      xv. 96, punti 2,00; 
      xvi. da 93 a 95, punti 1,75; 
      xvii. da 89 a 92, punti 1,50; 
      xviii. da 85 a 88, punti 1,25; 
      xix. da 81 a 84, punti 1,00; 
      xx. da 77 a 80, punti 0,75; 
      xxi. da 73 a 76, punti 0,50; 
      xxii. da 66 a 72, punti 0,25. 
    Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima
del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai
sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2,
lettera a), sono raddoppiati; 
      b) per il solo profilo di tecnico di contabilita' junior di cui
all'art. 1, comma, 1, lettera b), punti 3,00: per l'abilitazione alla
professione di ragioniere commercialista e perito commerciale. 
    Sono  equiparate  alle  abilitazioni  per   le   professioni   di
ragioniere commercialista e perito commerciale le abilitazioni per le
professioni di dottore commercialista e di esperto  contabile,  quale
titolo superiore da ritenersi assorbente; 
      c) per il solo profilo di tecnico di  edilizia  junior  di  cui
all'art. 1, comma, 1, lettera c), punti 3,00: per l'abilitazione alla
professione di geometra. 
    Sono equiparate alle abilitazioni per la professione di  geometra
le  abilitazioni  per  le  professioni  di   ingegnere,   architetto,
ingegnere  junior,  architetto  junior,  pianificatore   conservatore
paesaggista,  pianificatore  junior,  quali   titoli   superiori   da
ritenersi assorbente. 
    3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei
titoli di cui al  comma  2  deve  essere  documentato  esclusivamente
mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-one 2019».  Ogni
incompletezza dei  dati  e  delle  autocertificazioni  ivi  richiesti
cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo.  L'indicazione  di
dati non corretti comporta la esclusione dal concorso. 
    4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli  elenchi
dei candidati  in  ordine  decrescente  di  punteggio,  distinti  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con  il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione
del  titolo  di  studio  dichiarato  dai  candidati  ai  fini   della
partecipazione  al  concorso.  Tale  graduatoria  e'  pubblicata  sul
sistema «Step-one 2019», con indicazione dell'ammissione o meno  alla
prova scritta. Tale pubblicazione avra' valore di  notifica  ad  ogni
effetto  di  legge  e   i   candidati   non   riceveranno   ulteriori
comunicazioni. 
    5. Sul sistema «Step-one 2019» e sul  sito  del  Ministero  della
giustizia,  almeno  dieci  giorni  prima  del  suo  svolgimento,   e'
pubblicato il diario delle prove  scritte,  con  l'indicazione  della
sede  e  dell'ora  in  cui  si  svolgera'  la  prova,  i  criteri  di
assegnazione alle sedi di esame, le modalita' del suo svolgimento, le
misure a tutela della  salute  pubblica  a  fronte  della  situazione
epidemiologica e le misure  vigenti  all'atto  di  svolgimento  della
medesima prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli
effetti. 
    6. Eventuali ulteriori prescrizioni  specifiche  in  ordine  alla
prova potranno  essere  disposte  dalla  commissione  esaminatrice  e
comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-one  2019»  e  sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova scritta. 
    8. I candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  devono
presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita,
nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di  contrasto  alla
pandemia e di prevenzione del contagio  da  COVID-19  disposta  dalle
competenti autorita', ovvero delle misure di cui al comma 5,  con  un
valido documento di riferimento, il codice  fiscale  e  la  ricevuta,
anche in formato digitale, rilasciata dal sistema «Step-one 2019»  al
momento della compilazione on-line della domanda. 
    9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta  nella
data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, nonche' la violazione  delle  misure  per  la  tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui
ai commi 5 e 8, ovvero delle misure  di  cui  al  comma  5,  comporta
l'esclusione dal concorso.