Art. 6 Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di diploma. Sino a punti 6,00 per il voto di laurea, in caso di laurea da considerarsi titolo assorbente nei termini di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); non sono cumulabili il punteggio per il voto di diploma e quello per il voto di laurea. Vecchio ordinamento i. 60, punti 6,00; ii. 59, punti 5,50; iii. 58, punti 5,00; iv. 57, punti 4,75; v. 56, punti 4,50; vi. 55, punti 4,25; vii. 54, punti 4,00; viii. 53, punti 3,75; ix. 52, punti 3,50; x. 51, punti 3,25; xi. 50, punti 3,00; xii. 49, punti 2,75; xiii. 48, punti 2,50; xiv. 47, punti 2,25; xv. 46, punti 2,00; xvi. 45, punti 1,75; xvii. 44, punti 1,50; xviii. 43, punti 1,25; xix. 42, punti 1,00; xx. 41, punti 0,75; xxi. da 39 a 40, punti 0,50; xxii. da 36 a 38, punti 0,25. Nuovo ordinamento i. 100 e 100 e lode, punti 6,00; ii. 99, punti 5,50; iii. 98, punti 5,00; iv. 97, punti 4,75; v. 96, punti 4,50; vi. 95, punti 4,25; vii. 94, punti 4,00; viii. 93, punti 3,75; ix. 92, punti 3,50; x. 91, punti 3,25; xi. 90, punti 3,00; xii. 89, punti 2,75; xiii. 88, punti 2,50; xiv. 87, punti 2,25; xv. 86, punti 2,00; xvi. da 83 a 85, punti 1,75; xvii. da 79 a 82, punti 1,50; xviii. da 75 a 78, punti 1,25; xix. da 71 a 74, punti 1,00; xx. da 67 a 70, punti 0,75; xxi. da 63 a 66, punti 0,50; xxii. da 60 a 62, punti 0,25. Qualora il diploma sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a), sono raddoppiati. Diploma di laurea, laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea specialistica i. 110 e 110 e lode, punti 6,00; ii. 109, punti 5,50; iii. 108, punti 5,00; iv. 107, punti 4,75; v. 106, punti 4,50; vi. 105, punti 4,25; vii. 104, punti 4,00; viii. 103, punti 3,75; ix. 102, punti 3,50; x. 101, punti 3,25; xi. 100, punti 3,00; xii. 99, punti 2,75; xiii. 98, punti 2,50; xiv. 97, punti 2,25; xv. 96, punti 2,00; xvi. da 93 a 95, punti 1,75; xvii. da 89 a 92, punti 1,50; xviii. da 85 a 88, punti 1,25; xix. da 81 a 84, punti 1,00; xx. da 77 a 80, punti 0,75; xxi. da 73 a 76, punti 0,50; xxii. da 66 a 72, punti 0,25. Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a), sono raddoppiati; b) per il solo profilo di tecnico di contabilita' junior di cui all'art. 1, comma, 1, lettera b), punti 3,00: per l'abilitazione alla professione di ragioniere commercialista e perito commerciale. Sono equiparate alle abilitazioni per le professioni di ragioniere commercialista e perito commerciale le abilitazioni per le professioni di dottore commercialista e di esperto contabile, quale titolo superiore da ritenersi assorbente; c) per il solo profilo di tecnico di edilizia junior di cui all'art. 1, comma, 1, lettera c), punti 3,00: per l'abilitazione alla professione di geometra. Sono equiparate alle abilitazioni per la professione di geometra le abilitazioni per le professioni di ingegnere, architetto, ingegnere junior, architetto junior, pianificatore conservatore paesaggista, pianificatore junior, quali titoli superiori da ritenersi assorbente. 3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-one 2019». Ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso. 4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso. Tale graduatoria e' pubblicata sul sistema «Step-one 2019», con indicazione dell'ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 5. Sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del Ministero della giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, e' pubblicato il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, i criteri di assegnazione alle sedi di esame, le modalita' del suo svolgimento, le misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica e le misure vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova scritta. 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita, nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 disposta dalle competenti autorita', ovvero delle misure di cui al comma 5, con un valido documento di riferimento, il codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale, rilasciata dal sistema «Step-one 2019» al momento della compilazione on-line della domanda. 9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui ai commi 5 e 8, ovvero delle misure di cui al comma 5, comporta l'esclusione dal concorso.