Art. 7 Prova scritta 1. La prova scritta, unica per tutti i profili e per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla. Il test deve essere risolto nell'arco di sessanta minuti. Il punteggio massimo attribuibile al test e' di trenta punti. 2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: a) per il profilo di «tecnico IT junior» cui all'art. 1, comma, 1, lettera a): gestione e progettazione applicazioni (Project management e metodologie agili; architetture software e principi di progettazione; controllo della qualita' del software e metodologie di test); piattaforme dati & AI (Sistemi e metodologie di analisi dati e big data; progettazione e gestione database; intelligenza artificiale); infrastrutture, cloud e sicurezza (Metodologia DevOps e Site reliability engineering - SRE; virtualizzazione, container e architetture cloud; sistemi operativi; sicurezza informatica; reti e connettivita'); lingua inglese; b) per il profilo di «tecnico di contabilita' junior» di cui all'art. 1, comma, 1, lettera b): contabilita' di stato; ragioneria; lingua inglese; c) per il profilo di «tecnico di edilizia junior» di cui all'art. 1, comma, 1, lettera c): estimo; contabilita' dei lavori; lingua inglese; d) per il profilo «operatore di data entry» di cui all'art. 1, comma, 1, lettera d): elementi di informatica; elementi di diritto pubblico; lingua inglese. 3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: + 0,75 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta sbagliata: - 0,375 punti. 4. La prova scritta potra' svolgersi presso sedi decentrate che saranno indicate con le modalita' di cui all'art. 4. 5. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la immediata esclusione dal concorso da parte della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 6. La prova scritta e' svolta esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere la prova hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la possibilita' per il candidato di correggere le risposte gia' date, sino alla acquisizione definitiva. 7. La correzione degli elaborati avviene utilizzando strumenti informatici e con modalita' idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione di tutti gli elaborati ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede, con modalita' digitali, alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.