Art. 7 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, unica per tutti i  profili  e  per  tutti  i
codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un test di
quaranta quesiti a risposta multipla. Il  test  deve  essere  risolto
nell'arco di sessanta minuti. Il punteggio  massimo  attribuibile  al
test e' di trenta punti. 
    2. La prova si intende superata  se  e'  raggiunto  il  punteggio
minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti
materie: 
      a) per il profilo di «tecnico IT junior» cui all'art. 1, comma,
1, lettera a): 
        gestione e progettazione applicazioni (Project  management  e
metodologie agili; architetture software e principi di progettazione;
controllo della qualita' del software e metodologie di test); 
        piattaforme dati & AI (Sistemi e metodologie di analisi  dati
e  big  data;  progettazione  e   gestione   database;   intelligenza
artificiale); 
        infrastrutture, cloud e sicurezza (Metodologia DevOps e  Site
reliability  engineering  -  SRE;   virtualizzazione,   container   e
architetture cloud; sistemi operativi; sicurezza informatica; reti  e
connettivita'); 
        lingua inglese; 
      b) per il profilo di «tecnico di contabilita'  junior»  di  cui
all'art. 1, comma, 1, lettera b): 
        contabilita' di stato; 
        ragioneria; 
        lingua inglese; 
      c) per il profilo  di  «tecnico  di  edilizia  junior»  di  cui
all'art. 1, comma, 1, lettera c): 
        estimo; 
        contabilita' dei lavori; 
        lingua inglese; 
      d) per il profilo «operatore di data entry» di cui all'art.  1,
comma, 1, lettera d): 
        elementi di informatica; 
        elementi di diritto pubblico; 
        lingua inglese. 
    3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: + 0,75 punto; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta sbagliata: - 0,375 punti. 
    4. La prova scritta potra' svolgersi presso sedi  decentrate  che
saranno indicate con le modalita' di cui all'art. 4. 
    5. Durante la prova,  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,
testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari  e  qualsiasi
dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione  di  dati.
La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la
immediata  esclusione  dal  concorso  da  parte   della   commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza. 
    6.  La  prova   scritta   e'   svolta   esclusivamente   mediante
strumentazione  informatica  e  piattaforme  digitali.  I   candidati
ammessi  a  sostenere  la  prova  hanno  a   disposizione   strumenti
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per  la  prova,
il sistema interrompe la procedura ed acquisisce  definitivamente  le
risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la
possibilita' per il candidato di correggere le  risposte  gia'  date,
sino alla acquisizione definitiva. 
    7. La correzione degli elaborati  avviene  utilizzando  strumenti
informatici e con modalita'  idonee  ad  assicurare  l'anonimato  del
candidato. Una volta terminata la correzione di tutti  gli  elaborati
ed  attribuiti  i  relativi  punteggi,  la  commissione  esaminatrice
procede, con modalita'  digitali,  alle  operazioni  di  scioglimento
dell'anonimato.