Art. 8 Graduatorie definitive di merito e dei vincitori 1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili e per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, forma la relativa graduatoria definitiva di merito e dei vincitori, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e del punteggio riportato nella prova scritta, tenuto conto altresi' dei titoli di riserva di cui all'art. 1. 2. La commissione esaminatrice provvedera' ad acquisire, a campione, ogni utile riscontro (anche mediante richiesta di produzione documentale) di quanto dichiarato dai candidati sul sistema «Step-one 2019». Ogni difformita' rispetto ai modelli dichiarativi prescritti e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio. 3. L'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui le graduatorie risultassero incapienti, potra' coprire i posti non ancora assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021. 4. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione esaminatrice, valida le graduatorie definitive di merito.