Art. 9 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
    1. Ai fini della formulazione  della  graduatoria  definitiva  di
merito, a parita' di merito, ai sensi dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      i. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      v. gli orfani di guerra; 
      vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      viii. i feriti in combattimento; 
      ix. gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      x.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      xii. i figli dei mutilati e degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      xvi. coloro che abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      xviii. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero
dei figli a carico; 
      xix. gli invalidi e i mutilati civili; 
      xx. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      i. l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      ii. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.  50,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia  amministrativa,  ai
sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
      iii. l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50,
commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia  amministrativa,  ai
sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
      iv.   l'aver   conseguito   il   diploma   della   scuola    di
specializzazione per le professioni legali. 
    3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del  citato  art.  5
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  487  del  2020,  la
preferenza e' determinata: 
      i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    A parita' dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  di  cui  al
comma 1 e 2 del presente articolo, e'  preferito  il  candidato  piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di  accesso,  dei  titoli  di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza  dovra'  essere
documentato esclusivamente con le modalita'  indicate  dal  bando  di
concorso. 
    4. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter  essere  oggetto
di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione  ed
espressamente menzionati nella stessa. 
    5. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2,  il  possesso  dei
titoli  di  cui  al  presente  articolo   deve   essere   documentato
esclusivamente  mediante  autocertificazione  sul  sistema  «Step-one
2019».  Ogni  difformita'  rispetto  alle   suddette   modalita'   di
documentazione e ogni incompletezza dei dati  richiesti  cagioneranno
il mancato riconoscimento  del  titolo.  L'indicazione  di  dati  non
corretti comporta la esclusione dal concorso.