Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando, la Commissione RIPAM svolge i  compiti  di  cui  all'art.  35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fatte  salve
le competenze della commissione esaminatrice. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina  dell'art.  6,
distinta per i profili professionali e i codici di  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, che avverra' mediante il ricorso  a  piattaforme
digitali. La valutazione e'  finalizzata  all'ammissione  alla  prova
scritta di un numero di candidati per ciascun profilo e  per  ciascun
codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, pari a venti
volte il numero dei relativi posti messi a concorso.  Ai  fini  della
votazione complessiva,  il  voto  conseguito  nella  valutazione  dei
titoli e' sommato al  voto  riportato  nella  prova  scritta  di  cui
all'art. 7; 
      b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7,  riservata
a un numero massimo di candidati pari a venti  volte  il  numero  dei
posti a concorso per ciascun profilo e per ciascun codice di concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, oltre eventuali ex aequo,  come
risultante all'esito della fase a). La  prova  scritta  si  svolgera'
esclusivamente  mediante  strumentazione  informatica  e  piattaforme
digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le
modalita' di cui all'art. 4 e anche con piu' sessioni consecutive non
contestuali, assicurando  comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    4. La commissione esaminatrice, per ciascun profilo e per ciascun
codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  redige  la
graduatoria definitiva di merito, sommando il voto  conseguito  nella
valutazione dei titoli al voto riportato  nella  prova  scritta,  nei
termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna
graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili  e  tenuto
conto delle riserve dei posti di cui  all'art.  1,  saranno  nominati
vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a
tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13.