Art. 6 Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti sino a un massimo di 15 punti, cosi' ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): diploma di laurea, laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea specialistica i. 110 e 110 e lode, punti 6,00; ii. 109, punti 5,50; iii. 108, punti 5,00; iv. 107, punti 4,75; v. 106, punti 4,50; vi. 105, punti 4,25; vii. 104, punti 4,00; viii. 103, punti 3,75; ix. 102, punti 3,50; x. 101, punti 3,25; xi. 100, punti 3,00; xii. 99, punti 2,75; xiii. 98, punti 2,50; xiv. 97, punti 2,25; xv. 96, punti 2,00; xvi. da 93 a 95, punti 1,75; xvii. da 89 a 92, punti 1,50; xviii. da 85 a 88, punti 1,25; xix. da 81 a 84, punti 1,00; xx. da 77 a 80, punti 0,75; xxi. da 73 a 76, punti 0,50; xxii. da 66 a 72, punti 0,25. Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a) sono raddoppiati; b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo per cui e' stata presentata domanda: i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00; ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00; iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50; iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50; v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00. c) per il solo profilo di tecnico di amministrazione di cui all'art. 1, comma, 1, lettera e): punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato; d) per il solo profilo tecnico di contabilita' senior di cui all'art. 1, comma, 1, lettera b). Punti 3,00 in caso di possesso: dell'abilitazione alla professione di dott. commercialista ovvero dell'abilitazione alla professione di esperto contabile. I punteggi previsti dalla presente lettera non sono cumulabili tra loro; e) per il solo profilo di tecnico di edilizia senior di cui all'art. 1, comma, 1, lettera c). Punti 3,00 in caso di possesso: dell'abilitazione alla professione di ingegnere, dell'abilitazione alla professione di ingegnere junior, dell'abilitazione alla professione di architetto, dell'abilitazione alla professione di architetto junior, dell'abilitazione alla professione di pianificatore conservatore paesaggista, dell'abilitazione alla professione di pianificatore junior. I punteggi previsti dalla presente lettera non sono cumulabili tra loro; f) per il solo profilo di tecnico di amministrazione di cui all'art. 1, comma, 1, lettera e): punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione nell'Unione europea, nell'ambito del piano operativo dell'ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO. 3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-One 2019». Ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso. 4. Formez PA trasmette alle Commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso. Tale graduatoria e' pubblicata sul sistema «Step-One 2019», con indicazione dell'ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 5. Sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, e' pubblicato il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, i criteri di assegnazione delle sedi di esame, le modalita' del suo svolgimento, le misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova scritta. 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita, nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 disposta dalle competenti autorita', ovvero delle misure di cui al comma 3, con un valido documento di riferimento, il codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale, rilasciata dal sistema «Step-One 2019» al momento della compilazione on-line della domanda. 9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui ai commi 5 e 8, ovvero delle misure di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.