Art. 8 
 
          Graduatorie definitive di merito e dei vincitori 
 
    1. Dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  la  commissione
esaminatrice, per ciascuno dei profili e per ciascuno dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la  relativa  graduatoria
definitiva di merito  e  dei  vincitori,  sulla  base  del  punteggio
complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e  del  punteggio
riportato nella prova scritta, tenuto conto altresi'  dei  titoli  di
riserva di cui all'art. 1. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  acquisire,  a
campione,  ogni  utile  riscontro  (anche   mediante   richiesta   di
produzione  documentale)  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  sul
sistema  «Step-One  2019».  Ogni  difformita'  rispetto  ai   modelli
dichiarativi prescritti  e  ogni  incompletezza  dei  dati  richiesti
cagioneranno il mancato riconoscimento  del  titolo  e  del  relativo
punteggio. 
    3. L'Amministrazione giudiziaria, nel caso in cui le  graduatorie
risultassero incapienti, potra' coprire i posti non ancora  assegnati
mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del
distretto piu' vicino, individuato ai sensi dell'art. 14,  comma  11,
del decreto-legge n. 80 del 2021. 
    4.  La  Commissione  RIPAM,   su   proposta   della   commissione
esaminatrice, valida le graduatorie definitive di merito.