Art. 3 
 
                  Calendario, sede e prova d'esame 
 
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della  libera
professione di  geometra  e  geometra  laureato  consistono,  per  la
sessione 2022, in un'unica prova  orale,  svolta  esclusivamente  con
modalita' a distanza, con inizio nello  stesso  giorno  su  tutto  il
territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 
      15 novembre 2022,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 
      16  novembre  2022,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      17 novembre 2022,  ore  8,30:  predisposizione  del  calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami; 
      22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale. 
    2. La prova d'esame viene effettuata in una  sede  virtuale,  con
interazione  audio/video  tra  la  commissione  ed  i  candidati.  La
piattaforma viene fornita dal  Consiglio  nazionale  dei  geometri  e
geometri laureati, garantendo la sostenibilita' e tenuta del sistema,
nonche' l'assistenza e il supporto tecnico necessario.  Il  Consiglio
nazionale mette a  disposizione  delle  commissioni  esaminatrici  la
propria piattaforma di riferimento,  assicurando  l'osservanza  delle
prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati  personali  di
cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
    3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da  quella
fornita dal citato Consiglio nazionale. 
    4. La prova orale verte sugli argomenti di  cui  alla  tabella  B
allegata alla presente ordinanza e deve consentire  alla  commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 
    5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per  almeno  cinque  giorni  a
settimana, ove possibile. 
    6. I candidati i quali,  per  comprovati  e  documentati  motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  d'esame  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un  prolungamento  del  previsto  calendario  di
esami (art. 12, commi 9 e 10, del regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono  esclusi
dalla sessione di esami.