Art. 4 
 
 
                   Commissione e prove di concorso 
 
 
    La Banca  d'Italia  nomina  una  Commissione  con  l'incarico  di
sovrintendere alle prove, che consistono in una prova  scritta  e  in
una prova orale sulle materie indicate nel programma  allegato  e  si
svolgono a Roma. 
    La prova scritta prevede lo svolgimento di una prova  pratica  di
carattere archivistico come descritta nel programma, di due quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nel programma d'esame e  di
un breve elaborato in  lingua  inglese  su  argomenti  di  attualita'
sociale ed economica. 
    La durata complessiva della prova scritta verra' stabilita  dalla
Commissione fino a un massimo di cinque ore. 
    Nella valutazione della prova scritta la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali  al  caso
specifico);  la  capacita'  di  sintesi;  l'attinenza  alla   traccia
(pertinenza,  completezza);  la  chiarezza   espressiva   (proprieta'
linguistica; correttezza espositiva);  la  capacita'  di  argomentare
(sviluppo     critico     delle     questioni;     qualita'     delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione  dell'elaborato
in lingua inglese la Commissione verifica il  livello  di  conoscenza
dell'inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro. 
    Per lo svolgimento della  prova  scritta  non  e'  consentita  la
consultazione di testi normativi, manuali, appunti di ogni  genere  e
di dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la  Commissione
potra' indicare  eventuale  ulteriore  materiale  non  consentito  in
relazione ai contenuti dei quesiti. 
    La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Vengono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati che  abbiano  svolto  la  prova
pratica  e  tutti  e  due  i  quesiti,  secondo  le  indicazioni  del
programma. 
    La prova pratica e i due quesiti sulle materie del programma sono
valutati fino a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno  fino  a
un massimo di 20 punti. 
    La Commissione procede alla valutazione dei due quesiti solo  nel
caso in cui la prova pratica sia valutata con un punteggio di  almeno
12 punti. 
    La prova e' superata da coloro  che  ottengono  un  punteggio  di
almeno 12 punti nella prova pratica e in ciascuno dei quesiti;  sono,
tuttavia, ammessi alla prova orale  anche  i  candidati  che  abbiano
conseguito un punteggio di almeno 10 punti in uno  dei  due  quesiti,
purche' il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti. 
    L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo  per  i  candidati
che hanno  ottenuto  il  punteggio  minimo  complessivo  nella  prova
pratica e nei quesiti, secondo quanto previsto dal comma  precedente,
ed e' valutato fino a un massimo di 4 punti. 
    La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla  somma
dei due punteggi utili (prova pratica e quesiti; elaborato in  lingua
inglese). 
    I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale
ammissione alla prova orale e della  data  di  convocazione,  vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore
di notifica a ogni effetto di legge. 
    La prova orale consiste in un colloquio  sulle  materie  indicate
nel programma e in una conversazione in lingua inglese. 
    Il colloquio tende  ad  accertare:  le  conoscenze  tecniche;  la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni  tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione  in
lingua inglese e' volta a verificarne il  livello  di  conoscenza  in
relazione a un utilizzo dell'inglese come strumento di lavoro. 
    La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che  conseguono  una
votazione di almeno 36 punti. 
    I risultati della prova orale vengono resi disponibili a  ciascun
candidato sul sito internet della Banca d'Italia  www.bancaditalia.it
Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.