Art. 5 Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.