Art. 5 
 
 
   Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o  di  uno  dei  documenti  di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Coloro che non sono in possesso della  cittadinanza  italiana  devono
essere muniti di documento equipollente. 
    Il documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.