Art. 6 Graduatoria Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 4. La Commissione forma la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo. La Banca d'Italia approva la graduatoria finale sulla base della graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione. La graduatoria finale dei vincitori viene pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.