Art. 6 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella  prova  scritta  e  nella
prova orale. 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 4. 
    La Commissione forma la graduatoria di merito  seguendo  l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva la graduatoria finale sulla base  della
graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte dei candidati  classificati  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  finale  entro  tre  anni  dalla   rispettiva   data   di
approvazione. 
    La graduatoria finale dei vincitori  viene  pubblicata  sul  sito
internet www.bancaditalia.it  Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica a ogni effetto di  legge.  Per  tutelare  la  privacy  degli
interessati, i  nominativi  dei  candidati  idonei,  classificati  in
posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in  caso
di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.