Art. 8 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    I  candidati  classificati  in  posizione  utile   all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora  non  abbiano  gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta  elettronica
certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto  di  legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina  e  assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati  utilmente
classificati che non abbiano tenuto comportamenti  incompatibili  con
le funzioni  da  svolgere  nell'Istituto  e  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 1. Essi sono nominati in prova come esperto
- I livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata
di sei mesi, le persone nominate, se riconosciute idonee,  conseguono
la conferma della nomina con la stessa decorrenza di quella in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    Le persone nominate devono prendere servizio presso  la  sede  di
lavoro cui sono assegnate  entro  il  termine  comunicato;  eventuali
proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Se  rinunciano  espressamente  alla  nomina  o,  in  mancanza  di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono
dalla nomina.