Allegato 
Concorso pubblico per l'assunzione di  cinque  laureati  (profilo  di
  revisore  contabile)  nel  segmento  professionale  di  consigliere
  nell'area manageriale e  alte  professionalita'  del  personale  di
  ruolo della Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa,  da
  destinare alla sede di Roma (cod. «179/22») 
 
                               Art. 1. 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
    1. E' indetto un  concorso  pubblico  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di cinque  consiglieri  nell'area  manageriale  e  alte
professionalita' del personale di ruolo della CONSOB con  profilo  di
revisore contabile, da destinare alla sede di Roma. 
    2. Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti: 
      a) laurea magistrale (LM) ex decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270,  conseguita  con  un  punteggio  di  almeno  105/110  o
votazione equivalente, in una delle seguenti classi: 
        finanza  (LM-16),  scienze  dell'economia  (LM-56),   scienze
economico-aziendali (LM-77),  scienze  statistiche  (LM-82),  scienze
statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); altra laurea equiparata
ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto  interministeriale  9
luglio 2009; 
    ovvero 
      laurea specialistica (LS) ex decreto  ministeriale  3  novembre
1999, n. 509,  conseguita  con  un  punteggio  di  almeno  105/110  o
votazione equivalente, in una delle seguenti classi: 
        finanza  (19/S),  scienze   dell'economia   (64/S),   scienze
economico-aziendali  (84/S);  statistica  economica  finanziaria   ed
attuariale (91/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009; 
    ovvero 
      laurea «vecchio ordinamento», conseguita con  un  punteggio  di
almeno 105/110 o  votazione  equivalente,  in  economia  e  commercio
ovvero altra laurea ad essa equiparata o equipollente per legge. 
    E' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all'estero o di titoli esteri  conseguiti  in  Italia  con
votazione  corrispondente  a  quella  richiesta   (almeno   105/110),
riconosciuti equivalenti secondo la vigente  normativa,  ad  uno  dei
titoli sopra  indicati  ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi. La richiesta di riconoscimento dell'equivalenza del  titolo
e del voto deve essere presentata alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica -  entro  il  termine
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      b) documentabile esperienza lavorativa non inferiore a  quattro
anni maturata nel settore della revisione legale di enti di interesse
pubblico e/o di enti sottoposti  a  regime  intermedio  di  cui  agli
articoli 16 e 19-bis del decreto legislativo n. 39/2010,  cosi'  come
integrato con il decreto legislativo n. 135/2016. 
    Per il raggiungimento del requisito temporale  dei  quattro  anni
potranno essere cumulati rapporti di lavoro di durata non inferiore a
sei mesi interi ciascuno. Inoltre, l'esperienza in questione deve: 
      essere  riferita  ad  attivita'  di  revisione  legale  il  cui
effettivo esercizio sia in essere alla data di scadenza stabilita per
la presentazione delle domande ovvero sia cessato da  non  oltre  sei
mesi da detta scadenza; 
      essere  stata  maturata  nel  corso  degli  ultimi  sette  anni
decorrenti dalla data di  scadenza  stabilita  per  la  presentazione
delle domande; 
      c) eta' non inferiore agli anni 18; 
      d) cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  dell'Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto  previsto  dall'art.
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      e) idoneita' fisica alle mansioni; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le  funzioni
da espletare nell'Istituto; 
      h) adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    3. I requisiti  indicati  al  precedente  comma  2,  lettera  a),
lettera b) e lettera c) devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle   domande   di
ammissione al concorso; l'equivalenza del  titolo  di  studio  e  gli
altri requisiti devono essere posseduti alla data di  assunzione;  la
conoscenza della lingua italiana viene verificata  durante  le  prove
del concorso. 
    4. I requisiti  richiesti  dal  presente  bando  potranno  essere
verificati dalla CONSOB in qualsiasi momento, anche  successivo  allo
svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale assunzione. 
    5. La CONSOB dispone l'esclusione dal concorso, non  da'  seguito
all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego
di coloro che risultino  sprovvisti  di  uno  o  piu'  dei  requisiti
previsti dal  bando  ovvero  dei  titoli  dichiarati  ai  fini  della
preselezione per titoli di cui al successivo art. 3 ovvero ancora dei
titoli  di  cui  al  successivo  art.  6.  Le  eventuali  difformita'
riscontrate  rispetto  a  quanto  dichiarato  o   documentato   dagli
interessati sono segnalate all'autorita' giudiziaria. 
 
                               Art. 2. 
      Domanda di partecipazione e termine per la presentazione 
 
    1. La domanda deve essere presentata entro il termine  perentorio
delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 12 maggio 2022, utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
CONSOB  all'indirizzo  https://www.consob.it/Candidature/.  Non  sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di  partecipazione
al concorso. 
    2. La data  di  presentazione  della  domanda  e'  attestata  dal
sistema informatico che, allo scadere del termine finale  di  cui  al
precedente comma, non consentira'  piu'  l'accesso  e  l'invio  della
domanda. Se un candidato avanza piu' di una domanda di partecipazione
al concorso viene presa in considerazione l'ultima domanda presentata
in ordine di tempo. A tal fine, fa  fede  la  data  di  presentazione
della domanda registrata dal sistema informatico. 
    3.  Non  sono  tenute  in  considerazione  e  comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    4.  La  CONSOB   comunica   formalmente   agli   interessati   il
provvedimento di esclusione. 
    5. I candidati devono indicare  nella  domanda  un  indirizzo  al
quale la CONSOB inviera' le comunicazioni inerenti al  concorso,  con
l'eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione  sul  sito
Internet della CONSOB. Eventuali  variazioni  dei  recapiti  indicati
nella domanda di partecipazione al concorso  (indirizzi,  caselle  di
posta elettronica, numeri di  telefono)  intervenute  successivamente
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande
dovranno essere tempestivamente  comunicate  all'indirizzo  di  posta
elettronica concorso.revisori@consob.it 
    6. La CONSOB non assume alcuna responsabilita' per il  mancato  o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che  sia  da
imputare a  disguidi  postali  o  telematici,  all'indicazione  nella
domanda on-line di recapiti errati o incompleti  ovvero  a  omessa  o
tardiva segnalazione da  parte  del  candidato  del  cambiamento  dei
recapiti stessi. 
    7. Il giorno della prova scritta i candidati,  previa  esibizione
di un documento di identita' e di fotocopia dello stesso  (cfr.  art.
7), dovranno confermare  il  possesso  dei  requisiti  e  dei  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di
una specifica dichiarazione. Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte
hanno  valore  di  autocertificazione  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.   445/2000   (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in  caso
di dichiarazione  mendace  e  applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'art. 76 del predetto decreto. 
    8. I candidati che ritengono di avere titolo, in  relazione  alla
specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili
per lo svolgimento delle prove (ai sensi dell'art. 20 della legge  n.
104/1992 e dell'art. 16, comma 1,  della  legge  n.  68/1999)  devono
farne espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione.  Detto
titolo andra' opportunamente documentato ed esplicitato con  apposita
dichiarazione  resa  dalla  Commissione  medico-legale  dell'ASL   di
competenza o da equivalente struttura pubblica.  Detta  dichiarazione
dovra'  contenere  esplicito   riferimento   alle   limitazioni   che
l'handicap determina in funzione delle prove d'esame. La  concessione
e l'assegnazione di tempi aggiuntivi e/o ausili sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque, eccedere il 50%  del
tempo assegnato per le prove. I candidati ammessi alla prova  scritta
dovranno inviare la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione
resa sul proprio handicap (in formato PDF) a mezzo posta  elettronica
esclusivamente  all'indirizzo  concorso.revisori@consob.it  entro  il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei  risultati
della preselezione per titoli di cui al successivo art. 3. 
    9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente  al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di  svolgimento
della prova,  che  potrebbero  comportare  la  concessione  di  tempi
aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione
medica che sara' valutata  dalla  commissione  esaminatrice,  la  cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    10. Qualora la CONSOB riscontri, anche  successivamente,  la  non
veridicita'  di  quanto  dichiarato,   disporra'   l'esclusione   dal
concorso,  non  dara'  seguito  all'assunzione  o   procedera'   alla
risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato. 
 
                               Art. 3. 
                       Preselezione per titoli 
 
    1. Nell'eventualita' in cui pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione superiore alle  150  unita'  la  CONSOB,  al  fine  di
assicurare l'efficacia e  la  celerita'  della  procedura  selettiva,
procedera' ad una  preselezione  per  titoli  delle  candidature  per
individuare centocinquanta candidati da ammettere alla prova  scritta
di cui al successivo art. 6. A tal fine la  CONSOB  provvedera'  alla
formazione  di  una  graduatoria  preliminare,  redatta  sommando   i
punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono  essere  posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso: 
      a) titolo di studio indicato per la partecipazione al  concorso
[ex art. 1, comma  2,  lettera  a)]  con  le  seguenti  votazioni  (o
equivalenti): 
 
                   +-----------------+-----------+
                   | 110/110 e lode  |punti 3.00;|
                   +-----------------+-----------+
                   | 110/110         |punti 2.50;|
                   +-----------------+-----------+
                   | 109/110         |punti 2.00;|
                   +-----------------+-----------+
                   | 108/110         |punti 1.50;|
                   +-----------------+-----------+
                   | 107/110         |punti 1.00;|
                   +-----------------+-----------+
                   | 106/110         |punti 0.50 |
                   +-----------------+-----------+
                   | 105/110         |punti 0.00;|
                   +-----------------+-----------+
 
      b) dottorato di ricerca nelle materie  previste  per  la  prova
scritta: punti 2.00; 
      c) master universitario di secondo livello,  di  durata  almeno
biennale, nelle materie previste per la prova scritta: punti 1.50; 
      d)  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di   dott.
commercialista: punti 1.50; 
      e) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze: punti 1.00; 
      f) certificazione ECDL/ICDL full standard: punti 0.50. 
    2. Ai fini della determinazione  del  punteggio  sara'  preso  in
considerazione un solo  titolo  per  ciascuna  delle  sopra  indicate
categorie. 
    3. Sono  convocati  a  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
successivo    art.    6    i    candidati    classificatisi     nelle
prime centocinquanta  posizioni  della   graduatoria,   nonche'   gli
eventuali ex aequo nelle ultime posizioni utili della graduatoria. 
    4. Nella graduatoria preliminare i candidati saranno classificati
in ordine decrescente in  base  al  punteggio  complessivo  calcolato
unicamente  in  relazione  a  quanto  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. Non saranno presi in considerazione e  non  verranno,
quindi, valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda. 
    5. Il punteggio conseguito nella preselezione per titoli  di  cui
al presente articolo  non  concorre  alla  formazione  del  punteggio
complessivo utile ai fini della graduatoria di  merito  del  concorso
(cfr. art. 8). 
    6.  Il  risultato   conseguito   da   ciascun   candidato   nella
preselezione per titoli, con l'indicazione dell'eventuale  ammissione
alla prova scritta, sara' pubblicato esclusivamente sul sito internet
della  CONSOB  www.consob.it  Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica ad ogni effetto di legge. 
    7. La data ed  il  luogo  di  svolgimento  della  prova  scritta,
saranno pubblicati esclusivamente  sul  sito  internet  della  CONSOB
www.consob.it almeno quindici giorni prima della data fissata per  la
medesima prova scritta. Tale pubblicazione assume valore di  notifica
ad ogni effetto di legge. 
    8. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia  riserva  in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando
e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione per titoli. 
 
                               Art. 4. 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione  esaminatrice  sara'  nominata  dal  Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 3, della  prima  parte  del  regolamento  del  personale  della
CONSOB. La commissione potra' effettuare riunioni mediante sistemi di
audio o video conferenza. 
 
                               Art. 5. 
                            Convocazioni 
 
    1. Tutte le informazioni circa il luogo  e  il  calendario  delle
prove   saranno   pubblicate   sul   sito   internet   della   CONSOB
www.consob.it. Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni
effetto di legge. 
    2. La CONSOB non assume responsabilita' in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate. 
 
                               Art. 6. 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso e' articolato: 
      in una prova scritta; 
      nella valutazione dei titoli; 
      in una prova orale; 
      in un colloquio in lingua inglese. 
    2. Le  prove  del  concorso  riguarderanno  le  materie  indicate
nell'Allegato n. 1 al presente  bando  e  si  svolgeranno  presso  la
citta' di Roma o comuni limitrofi. 
    3. La prova scritta prevede lo svolgimento di due  tracce  scelte
dal candidato tra un insieme proposto dalla  commissione  concernenti
le materie indicate nell'Allegato n. 1 al presente bando.  La  durata
complessiva della prova scritta  sara'  stabilita  dalla  commissione
fino a un massimo di quattro ore. Nella valutazione  degli  elaborati
la commissione verifica: le  conoscenze  tecniche,  la  capacita'  di
sintesi, l'attinenza alla  traccia,  la  chiarezza  espositiva  e  la
capacita' di argomentare. 
    4. Durante lo svolgimento della prova scritta  e'  consentita  la
consultazione  di  testi  normativi,  non  commentati  ne'  annotati,
esclusivamente  in  forma  cartacea.  Il  giorno   della   prova   la
commissione potra' vietare la consultazione di specifici testi, anche
a carattere normativo, in relazione ai contenuti  delle  tracce.  Nel
corso della prova non e' consentito comunicare con  altri  candidati,
ne' utilizzare carta, appunti,  telefoni  cellulari,  apparecchiature
elettroniche di ogni tipo. 
    5. La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Sono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati che  abbiano  svolto  tutte  le
tracce previste. Le tracce sono valutate fino  a  un  massimo  di  30
punti ciascuna.  Sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  e  il
colloquio in lingua inglese i candidati  che  abbiano  riportato,  in
ciascuna delle tracce svolte, una votazione non inferiore a 18 punti. 
    6. L'esito della prova scritta e' reso disponibile esclusivamente
sul sito Internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume  valore  di
notifica ad ogni effetto di legge. 
    7.  Ai  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  scritta  e'
comunicata, con le modalita'  indicate  al  precedente  comma  e  con
almeno venti giorni di anticipo, la convocazione alla prova  orale  e
al colloquio in lingua inglese, che si svolgeranno a Roma. 
    8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente  per  la
categoria di titoli indicata al successivo comma 10,  i  criteri  per
l'attribuzione del relativo punteggio. 
    9. La commissione  esaminatrice,  prima  della  correzione  della
prova scritta, effettua la  valutazione  dei  titoli  dichiarati  dai
candidati nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  secondo  i
criteri di cui al precedente comma; il  risultato  della  valutazione
dei titoli e' reso noto ai candidati prima  dell'effettuazione  della
prova orale. 
    10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato  in  5
punti. Il titolo che sara' valutato dalla commissione esaminatrice e'
il seguente: 
      documentabile esperienza lavorativa nel settore della revisione
legale di enti di interesse pubblico e/o di enti sottoposti a  regime
intermedio di cui agli articoli 16 e 19-bis del  decreto  legislativo
n. 39/2010, cosi'  come  integrato  con  il  decreto  legislativo  n.
135/2016, ulteriore rispetto a quella minima di quattro anni  di  cui
al precedente art. 1,  comma  2,  lettera  b).  A  tal  fine  saranno
valutati rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei mesi interi
ciascuno. 
    11. La prova orale, finalizzata all'accertamento delle cognizioni
e  dei  requisiti  tecnico-professionali  necessari  all'espletamento
delle mansioni proprie del segmento professionale  da  conferire,  e'
articolata secondo quanto indicato nell'Allegato  n.  1  al  presente
bando. 
    12. Il colloquio in lingua inglese - finalizzato all'accertamento
della  conoscenza  della  lingua  ad  un  livello   almeno   pari   a
intermediate - consiste nella lettura e nel  commento  di  un  brano,
nonche' in una conversazione anche su argomenti di attualita'. 
    13. La prova  orale  viene  valutata  con  l'attribuzione  di  un
punteggio massimo di 60  punti  ed  e'  superata  dai  candidati  che
conseguono una votazione di almeno  36  punti.  La  conoscenza  della
lingua inglese ad un livello  pari  o  superiore  a  intermediate  e'
valutata con l'attribuzione di un punteggio fino a punti 5; nel  caso
in cui la conoscenza della lingua inglese sia valutata ad un  livello
inferiore a intermediate, e' attribuito un punteggio pari a  zero  ed
il candidato  e'  dichiarato  non  idoneo  ai  fini  della  procedura
concorsuale. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova
orale  e  nel  colloquio  in  lingua  inglese  e'  reso   disponibile
esclusivamente  sul  citato  sito   Internet   della   CONSOB.   Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 
                               Art. 7. 
            Adempimenti per la partecipazione alle prove 
 
    1. Per sostenere le prove i candidati  devono  essere  muniti  di
carta di identita' ovvero di  uno  dei  documenti  di  riconoscimento
previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, nonche' di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato
estero [cfr. art. 1, comma 2, lettera d)] devono essere muniti di  un
documento di identita' equivalente. 
    2. Il documento deve essere in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti. 
    3. I candidati sono altresi' tenuti, durante tutte  le  fasi  del
concorso, all'osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonche'
all'osservanza di quelle previste dalla CONSOB. 
 
                               Art. 8. 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la  graduatoria  di  merito,  con  l'indicazione  dei  punteggi
conseguiti dai candidati. Il  punteggio  complessivo  e'  dato  dalla
somma: 
      delle votazioni riportate nelle due tracce della prova scritta; 
      del punteggio relativo ai titoli posseduti; 
      della votazione riportata nella prova orale; 
      del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese. 
    2. La CONSOB forma la graduatoria finale  del  concorso  in  base
alla graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di  precedenza  e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti. 
    3. Fermo restando quanto disposto al  precedente  comma,  qualora
due  o  piu'  candidati  risultino  in  graduatoria  nella   medesima
posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    4. La CONSOB approva la graduatoria  finale  del  concorso  sotto
condizione dell'accertamento del possesso, da  parte  dei  candidati,
dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, dei  titoli
della preselezione indicati al precedente art. 3, dei titoli indicati
al precedente art. 6 nonche' degli eventuali titoli di  precedenza  e
preferenza e, conseguentemente, dichiara  vincitori  del  concorso  i
primi classificati in detta graduatoria in relazione  al  numero  dei
posti messi a concorso. 
    5.  La  graduatoria  del   concorso   sara'   disponibile,   dopo
l'approvazione, sul sito  internet  della  CONSOB.  Dell'approvazione
della graduatoria e della sua  disponibilita'  nel  sito  sara'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    6.  Le  pubblicazioni  nel  sito  internet  della  CONSOB,  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso
delle prove, hanno valore di notifica a tutti gli effetti,  nonche' -
per i candidati ammessi - di formale convocazione alle prove d'esame. 
    7. La CONSOB si riserva la facolta' di utilizzare la  graduatoria
nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della  stessa  nel
Bollettino della CONSOB,  per  eventuali,  sopravvenute  esigenze  di
servizio. 
 
                               Art. 9. 
                    Adempimenti per l'assunzione 
 
    1. Ai  fini  dell'assunzione  dovra'  essere  autocertificato  il
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione,
secondo le  modalita'  previste  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di
cui al precedente art. 1, comma 2, lettera g) (compatibilita' con  le
funzioni da espletare  nell'Istituto),  sara'  richiesto  di  rendere
dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne  penali,
di  sentenze  di   applicazione   della   pena   su   richiesta,   di
sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi  pendenti.  Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le  sentenze  di  condanna
anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia,
indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della  pena,
beneficio della non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti. 
    2.  La  CONSOB  ha  facolta'  di  sottoporre  a   visita   medica
preassuntiva, attraverso il medico competente di cui all'art. 25  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i  candidati  da  assumere,
per verificare il possesso del requisito di cui al precedente art. 1,
comma 2, lettera e). 
 
                              Art. 10. 
                        Nomina e assegnazione 
 
    1. I candidati da assumere sono  nominati  consiglieri  in  prova
nell'area manageriale e alte professionalita' del personale di  ruolo
della CONSOB, per la durata di centottanta  giorni,  con  diritto  al
trattamento economico  del  segmento  professionale  di  consigliere,
primo livello stipendiale, e assegnati alla sede di Roma. 
    2. Le informazioni circa le  mansioni  e  i  compiti  propri  del
segmento  professionale   di   consigliere   sono   disponibili   nel
regolamento del personale  della  CONSOB  consultabile  all'indirizzo
http://www.consob.it/web/area-pubblica/consob 
    3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in  alcun
modo condizionata. 
    4. Il rapporto di impiego di coloro  che  non  sono  in  possesso
della  cittadinanza  italiana  e'  regolato   tenendo   conto   delle
limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro  presso
gli enti pubblici. 
    5.  In  seguito  al  conferimento  della  nomina  in  prova,  gli
interessati devono presentarsi presso la sede di  assegnazione  nella
data che sara' loro indicata. Eventuali  proroghe,  non  superiori  a
trenta giorni (salvo diverse previsioni normative vincolanti  per  la
CONSOB), possono essere concesse solo per giustificati e  documentati
motivi. Ai sensi  dell'art.  10,  comma  14,  della prima  parte  del
regolamento del personale della CONSOB gli  effetti  economici  della
nomina decorrono in ogni caso dal giorno in cui l'interessato  assume
servizio. 
    6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non  prendono  servizio  presso  la  sede  di
lavoro nella data stabilita  decadono  dalla  nomina,  come  previsto
dalle  vigenti  disposizioni  del  regolamento  del  personale  della
CONSOB. 
    7. Ai sensi dell'art. 13 della prima parte  del  regolamento  del
personale, al termine del periodo di prova, ove  abbia  ottenuto  una
valutazione favorevole,  il  dipendente  e'  nominato  in  ruolo  con
disposizione  del   direttore   generale.   Nell'ipotesi   di   esito
sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato per  altri  centottanta
giorni. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito  sia  ancora
sfavorevole e si tratti  di  prima  assunzione,  con  delibera  della
Commissione e' dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. Ove
si   tratti   di   elemento   gia'   in   servizio,   e'   ricondotto
all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova e'  computato,
a  tutti  gli  effetti,  come  servizio  prestato  nella   precedente
posizione. 
    8.  In  nessun  caso  sara'  consentito   avanzare   domanda   di
trasferimento ad altra sede di servizio  prima  che  siano  trascorsi
cinque anni dalla data di assunzione. 
 
                              Art. 11. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi della normativa europea e  nazionale  in  materia  di
privacy si informa che i dati personali forniti  dai  candidati  sono
trattati, anche in forma automatizzata, per le finalita' di  gestione
del concorso. Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei
dati proseguira' per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
di impiego. 
    2. Il conferimento dei dati richiesti  e'  obbligatorio  ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in
caso di rifiuto di  fornire  i  dati  richiesti,  la  CONSOB  procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 
    3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi  previsti  dalle  leggi  n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 9  del  presente  bando
sono trattati per l'accertamento del requisito  di  assunzione  della
compatibilita' dei comportamenti  tenuti  dagli  interessati  con  le
funzioni da espletare nell'Istituto, secondo  quanto  previsto  dalle
norme regolamentari della  CONSOB,  nonche'  per  l'accertamento  del
requisito dell'idoneita' fisica all'impiego, previsto dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4.  I  dati  forniti   possono   essere   comunicati   ad   altre
amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica  di  quanto  dichiarato
dai candidati o negli altri casi previsti  da  leggi  o  regolamenti;
possono  essere  comunicati  anche  ai  soggetti  -  in  qualita'  di
responsabili del trattamento  -  di  cui  la  CONSOB  si  avvale  per
particolari   prestazioni   professionali,   consulenze   o   servizi
strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.  attivita'
di sorveglianza delle prove). 
    5. Dei dati personali possono venire a conoscenza i  responsabili
delle unita' organizzative interessate dalla gestione del concorso  e
dell'eventuale rapporto di impiego, nonche' gli addetti degli  uffici
autorizzati al trattamento. 
    6. Agli interessati competono  il  diritto  di  accesso  ai  dati
personali e gli altri diritti  riconosciuti  dalla  normativa  (artt.
15-22  del  GDPR)  quali  il  diritto  di  ottenere  la  rettifica  o
l'integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco  di  quelli  trattati  in
violazione di legge nonche' il diritto  di  opporsi  in  tutto  o  in
parte, per  motivi  legittimi,  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
possono  essere  fatti  valere  nei  confronti   del   Titolare   del
trattamento: CONSOB, Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la
borsa, via G.B. Martini, n.  3  -  00198  Roma  -  posta  elettronica
certificata: consob@pec.consob.it  e-mail: protocollo@consob.it 
    7. Il responsabile della protezione dei dati per la  CONSOB  puo'
essere      contattato      presso      la       CONSOB       e-mail:
responsabileprotezionedati@consob.it 
    8. Per le violazioni  della  vigente  disciplina  in  materia  di
privacy  e'  possibile  rivolgersi,  in  qualita'  di  autorita'   di
controllo, al garante per la protezione dei dati personali  -  Piazza
Venezia, n. 11 - Roma. 
 
                              Art. 12. 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.  5  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'  il  responsabile  pro  tempore
dell'Ufficio gestione e formazione  risorse,  coordinato  nell'ambito
della   divisione   amministrazione.   Eventuali   sostituzioni   del
responsabile del procedimento saranno rese note  attraverso  il  sito
Internet della CONSOB.