Art. 10 Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice di cui al precedente art. 1, comma 3, a cui e' data comunicazione dell'esito della procedura selettiva mediante pubblicazione delle graduatorie finali di cui al precedente art. 9, saranno assunti a tempo determinato, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio. 2. I candidati vincitori sono assegnati alle sedi presso le quali hanno svolto o stanno svolgendo attualmente il percorso di formazione e lavoro. 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato con l'amministrazione di destinazione mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi.