Art. 10 
 
 
           Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice di cui  al
precedente art. 1, comma 3, a cui e'  data  comunicazione  dell'esito
della procedura selettiva mediante  pubblicazione  delle  graduatorie
finali  di  cui  al  precedente  art.  9,  saranno  assunti  a  tempo
determinato, fermo restando  il  possesso  dei  requisiti  prescritti
dall'art. 2  del  presente  bando,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la
disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio. 
    2. I candidati vincitori sono assegnati alle sedi presso le quali
hanno svolto o stanno svolgendo attualmente il percorso di formazione
e lavoro. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato  e'  instaurato  con
l'amministrazione di destinazione mediante la  stipula  di  contratto
individuale di lavoro in regime di tempo  parziale  di  diciotto  ore
settimanali, della durata di diciotto mesi.