Art. 13 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura selettiva oggetto del presente bando non si applica tenuto conto della specialita' della procedura e della necessita' della uniformita' della stessa la disciplina regolamentare in materia di selezioni delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. In qualsiasi momento della procedura selettiva il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura. 5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Roma 31 marzo 2022 Il Capo del Dipartimento: Fiori