Art. 13 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura selettiva oggetto del  presente  bando  non  si
applica tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura  e  della
necessita' della uniformita' della stessa la disciplina regolamentare
in  materia  di  selezioni  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. In qualsiasi momento della procedura selettiva il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con  provvedimento  motivato,  puo'   disporre   l'esclusione   dalla
procedura selettiva per difetto  dei  prescritti  requisiti,  per  la
mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in
esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura. 
    5.   Le    amministrazioni    destinatarie    non    procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione alla procedura selettiva. 
      Roma 31 marzo 2022 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Fiori