Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione alla procedura  selettiva  sono  richiesti  i
seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di  scadenza
dei termini per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione
nonche' al momento dell'assunzione: 
      a) essere o essere stati tirocinanti nell'ambito  dei  percorsi
di formazione e lavoro presso le sedi del  Ministero  della  cultura,
del Ministero della giustizia e del Ministero  dell'istruzione  nelle
Regioni previste dall'art. 50-ter del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106; 
      b) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 essere in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      c) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      d) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
        per i profili di funzionario di area funzionale  III,  fascia
retributiva F1: laurea,  diploma  di  laurea,  laurea  specialistica,
laurea magistrale; 
        per i profili di assistente di  area  funzionale  II,  fascia
retributiva  F2:  diploma  di  istruzione  secondaria  di  II   grado
conseguito  presso  un  istituto  statale,  paritario  o   legalmente
riconosciuto; 
        per i profili di operatore  di  area  funzionale  II,  fascia
retributiva F1: assolvimento dell'obbligo  scolastico  o  diploma  di
istruzione secondaria di I grado; 
        per il profilo professionale di collaboratore scolastico  ATA
di categoria A1: diploma di  qualifica  triennale  rilasciato  da  un
istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di  scuola
magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita',  attestati
e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 
    I titoli sopra citati  si  intendono  conseguiti  presso  scuole,
istituti o universita' o altri istituti equiparati della  Repubblica.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da  un  Paese
dell'Unione europea o da uno Paese  terzo  sono  ammessi  alle  prove
selettive, purche' il titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con
provvedimento   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri
Dipartimento  della   funzione   pubblica,   sentiti   il   Ministero
dell'istruzione ovvero il Ministero dell'universita' e della ricerca,
ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 ovvero sia  stata  attivata  la  predetta  procedura  di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove in attesa
dell'emanazione  di   tale   provvedimento.   La   dichiarazione   di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia'  stato  ottenuto  per  la  partecipazione  ad  altre   procedure
selettive. La modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      e) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  la
selezione  si  riferisce.  Tale  requisito  sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      i) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana; 
      k) per i posti  da  assegnare  al  Ministero  della  giustizia:
possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f),  g)  e
j) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. I candidati vengono ammessi  alle  prove  con  riserva,  fermo
restando quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  4,  della  presente
procedura selettiva.