Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione: a) essere o essere stati tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'istruzione nelle Regioni previste dall'art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; c) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni; d) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: per i profili di funzionario di area funzionale III, fascia retributiva F1: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; per i profili di assistente di area funzionale II, fascia retributiva F2: diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; per i profili di operatore di area funzionale II, fascia retributiva F1: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di I grado; per il profilo professionale di collaboratore scolastico ATA di categoria A1: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita', attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso scuole, istituti o universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove selettive, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione ovvero il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altre procedure selettive. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it e) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; f) godimento dei diritti civili e politici; g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; k) per i posti da assegnare al Ministero della giustizia: possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili. 3. I candidati vengono ammessi alle prove con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della presente procedura selettiva.