Art. 5 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
consiglio  dei  ministri  nomina  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascun profilo di cui al precedente art. 1, sulla base  dei  criteri
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni. Le commissioni  esaminatrici  sono
competenti per l'espletamento  di  tutte  le  fasi  della  selezione,
compresa la formazione  delle  graduatorie  finali  di  merito  o  di
idoneita'. Alle commissioni  esaminatrici  possono  essere  aggregati
membri aggiunti per la  valutazione  della  conoscenza  della  lingua
inglese. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici  possono  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per esigenze di  funzionalita'  e  celerita'  della  procedura
selettiva, il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del consiglio  dei  ministri  potra'  nominare  sottocommissioni  per
l'espletamento della prova di idoneita'. 
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  di  cui  all'art.  6,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  consiglio
dei ministri puo' provvedere alla  nomina  di  appositi  comitati  di
vigilanza.