Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l'espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito o di idoneita'. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura selettiva, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri potra' nominare sottocommissioni per l'espletamento della prova di idoneita'. 4. Per lo svolgimento delle prove di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri puo' provvedere alla nomina di appositi comitati di vigilanza.