Art. 7 Graduatorie finali 1. Ultimata la prova selettiva di cui al precedente art. 6, le commissioni esaminatrici stileranno, per ciascun profilo di cui all'art. 1, comma 3, la relativa graduatoria finale, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova selettiva, tenendo conto dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8. 2. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 6, comma 1, sara' espressa in trentesimi. 3. La graduatoria finale di idoneita', per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 6, comma 7, verra' stilata in applicazione dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8. 4. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono trasmesse dalle commissioni esaminatrici al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.