Art. 7 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. Ultimata la prova selettiva di cui al precedente  art.  6,  le
commissioni esaminatrici  stileranno,  per  ciascun  profilo  di  cui
all'art. 1, comma 3, la relativa graduatoria finale, sulla  base  del
punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova
selettiva, tenendo conto dei titoli di preferenza e precedenza di cui
al successivo art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei  profili  di
cui al precedente art. 6, comma 1, sara' espressa in trentesimi. 
    3. La graduatoria finale di idoneita', per ciascuno  dei  profili
di cui al precedente art. 6, comma 7, verra' stilata in  applicazione
dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8. 
    4. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono  trasmesse
dalle  commissioni  esaminatrici  al  Dipartimento   della   funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.