Art. 10 Graduatorie di merito 1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui agli articoli 7 e 8 e per il colloquio di cui all'art. 9. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione formulera' le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio. 2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.