Art. 11 Destinazione all'estero 1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili. 2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonche' al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021.