Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1. 2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario, nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio. b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni; c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni; d) prestino attualmente servizio all'estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.