Art. 3 
 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    1. Alla  selezione  e'  ammesso  a  partecipare,  a  domanda,  il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori  dei
servizi generali e amministrativi e  agli  assistenti  amministrativi
della scuola, con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  che
all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo,  un
servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno
tre anni in  territorio  metropolitano  nel  ruolo  di  appartenenza:
classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e  profilo
per il personale ATA. Non si valuta l'anno  scolastico  in  corso.  I
codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1. 
    2. Hanno titolo a partecipare alla selezione  per  l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  di  livello   primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 
    3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto  piu'  di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei  anni,  inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio. 
      b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni; 
      c) non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d) prestino  attualmente  servizio  all'estero  in  quanto  non
sarebbe garantito  il  sessennio  in  territorio  nazionale  previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.