Art. 4 
 
 
     Requisiti culturali e professionali del personale docente, 
     di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 634/2018 
 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere  una  certificazione  della  conoscenza  almeno  della
lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore  generale  per  gli  affari  internazionali  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del  21  marzo  2016,  n.
170,     su     tematiche      afferenti      all'intercultura      o
all'internazionalizzazione. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia   nel   ruolo   di   appartenenza:   classe   di
concorso/posto (infanzia-primaria); 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. I docenti assegnati  alle  attivita'  di  sostegno,  oltre  ai
requisiti di cui ai  commi  1  e  2,  devono  possedere  la  relativa
specializzazione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili
con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.