Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via pec, a lui intestata, avente ad oggetto «Selezione personale docente ed ATA», utilizzando esclusivamente rispettivamente, per i docenti l'allegato 4 e per il personale ATA l'allegato 5 (modelli di domanda - reperibili sul sito istituzionale del MAECI al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022. zip - costituente parte integrante del presente bando), debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it La domanda deve essere inviata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022. zip) su cui saranno pubblicati in formato editabile i modelli di domanda. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine. Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero assegnato a ciascun candidato dall'Ufficio ricevente della DGDP; tale numero sara' comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di ricevuta di avventa iscrizione alla procedura di selezione. Detto codice costituira' il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu' tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1: SCI Scuole, iniziative scolastiche. Il settore SCI comprende: Scuole italiane statali e non statali; Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere/internazionali; Scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento dell'italiano; iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. SEU Scuole Europee. Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal segretariato delle Scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 3. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1. 4. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare per una o piu' lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree linguistiche bandite. Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. 5. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza - il candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua, o le lingue per cui chiede la partecipazione. 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena esclusione. In qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti privati accreditati, il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero e la copia del documento di identita' in corso di validita' devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche saranno accertati dall'amministrazione. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 7. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico, nonche' il recapito di pec intestata al candidato (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L'amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 8. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 9. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 10. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle graduatorie. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.