Art. 7 
 
 
                        Selezione per titoli 
 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dagli allegati 2 e 3 al  presente  bando  e  devono
essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza
del  termine  fissato  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la  commissione  di  cui  all'art.  16  valuta
esclusivamente  i  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate negli allegati 2 e 3. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
predispone l'elenco dei  candidati  (individuati  con  il  rispettivo
codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio  per  difetto
dei requisiti o perche' non  abbiano  raggiunto  almeno  15/60  punti
nella valutazione dei titoli, relativamente al personale  docente,  e
almeno 10/60 punti relativamente al personale ATA. 
    Detto elenco sara' pubblicato sul sito  istituzionale  del  MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    Eventuali reclami possono essere presentati  entro  e  non  oltre
dieci  giorni   dalla   pubblicazione,   inoltrandoli   all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le  dovute
rettifiche, anche d'ufficio.