Art. 10 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso, saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 11: per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi millecinquecentottantadue e cinquecentoventotto in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto; per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi millecinquantaquattro e trecentocinquantadue in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. 2. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'amministrazione, si riserva la facolta' di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie. 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.