Art. 10 
 
       Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e 
            agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a  concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  di  cui  al  successivo
art. 11: 
      per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta   e    classificatisi    rispettivamente    tra    i    primi
millecinquecentottantadue e cinquecentoventotto in ordine di  merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto; 
      per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta   e    classificatisi    rispettivamente    tra    i    primi
millecinquantaquattro e trecentocinquantadue  in  ordine  di  merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. 
    2. Qualora il numero degli idonei al termine  degli  accertamenti
di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 risulti inferiore al numero
dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero  per  ulteriori  ed
eventuali esigenze sopravvenute,  l'amministrazione,  si  riserva  la
facolta' di convocare ulteriori aliquote  di  candidati  idonei  alla
prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie. 
    3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, introdotto dall'art. 39 del  decreto  legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si  trovano  in  stato  di
gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti
dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica,   attitudinale   e
dell'efficienza  fisica,  sono  ammesse,  d'ufficio,   a   sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria.