Art. 16 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori  saranno  nominati  allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e  ammessi  alla  frequenza
del prescritto corso di formazione, fermo restando  il  completamento
della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale. 
    2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno  sostituiti  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  direttore
generale del personale e delle risorse. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno  individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  e
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.