Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo art. 9, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.