Art. 9 
 
                            Prova d'esame 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione, di ricevuta di invio della
domanda di partecipazione completa  del  numero  identificativo,  per
sostenere la prova d'esame,  nei  giorni  e  nell'ora  stabiliti  nel
calendario che sara' pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia www.giustizia.it  a far  data  dal  22  giugno  2022,
ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo, individuate dalla  commissione  esaminatrice  da
una serie di domande preventivamente predisposte. 
    4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla,  fra  le  quali  la  commissione  esaminatrice  puo'
scegliere la serie da sottoporre ai candidati,  l'amministrazione  e'
autorizzata ad avvalersi della  consulenza  di  enti  pubblici  o  di
privati specializzati nel settore. 
    5.  La  commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    6. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una  votazione  non
inferiore a sei decimi. 
    7. Durante la prova d'esame e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Nel  corso  della
prova  non  e'  inoltre  consentito  ai  candidati   usare   telefoni
cellulari,  portare  apparati   radiotrasmittenti,   calcolatrici   e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o  telematico  che
permettano di comunicare tra di loro e  con  l'esterno.  E'  altresi'
vietato portare carta da scrivere,  appunti,  libri,  e  opuscoli  di
qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a  tali  disposizioni
e' escluso dal concorso. 
    8. L'esito della prova sara' pubblicato sul  sito  del  Ministero
della giustizia.