Art. 3 
 
    Con provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Consiglio  di  presidenza   della   Giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i  candidati  che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle  risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e  costante
rendimento. 
    L'esclusione dal concorso puo', comunque, essere  disposta  anche
in  successivo  momento  con  decreto  motivato  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  della
Giustizia amministrativa.