Art. 7 La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria. La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.