Art. 11 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti d'ufficio: a. il certificato generale del casellario giudiziale; b. il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato. 4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L'amministrazione puo' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.