Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
      a. abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro che abbiano  prestato  servizio  militare  il  limite  massimo
d'eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi  per  l'ammissione  per  altri  pubblici
impieghi non trovano applicazione; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. godano dei diritti civili e politici; 
      d. siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f. abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g.  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
      h. non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j. non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      k. se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza  irrevocabile  di  assoluzione  (perche'  il  fatto  non
sussiste, ovvero perche' l'imputato non lo ha  commesso,  pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del codice di  procedura  penale),  non  siano
sottoposti  a  conseguente  procedimento  disciplinare  in  corso  di
definizione; 
      l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2021 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del  Mediterraneo,  Universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1º  gennaio  2021  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      m. essere riconosciuti «atleta  di  interesse  nazionale»,  dal
Comitato olimpico nazionale italiano e/o dalle  Federazioni  sportive
nazionali affiliate al C.O.N.I. 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al   previsto   corso   formativo   sono
subordinati: 
      a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertare con  le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b.  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c. al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi  dell'art.
4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle  domande  indicato  al  successivo  art.  3  e
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla  data  di  effettiva
immissione nel ruolo degli appuntati e carabinieri quale  atleta  del
Centro sportivo dell'Arma  dei  carabinieri,  fermo  restando  quanto
previsto in tema di esclusioni dal successivo  art.  12,  nonche'  di
espulsione  in  qualsiasi  momento  dal  corso  formativo,  a   mente
dell'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 e del regolamento per le Scuole allievi carabinieri.