Art. 11 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta, della  durata  di  sei  ore,  consiste
nella redazione di  un  elaborato  su  una  delle  seguenti  materie:
diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo,  pubblico  impiego
privatizzato e non. 
    2. La seconda prova scritta, della durata di  sei  ore,  consiste
nella   redazione   di   un   elaborato   su   diritto    processuale
amministrativo.  La  commissione  puo'  scegliere  di   chiedere   al
candidato la redazione di  un  tema  o  la  risoluzione  di  un  caso
pratico. 
    3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    4. I candidati possono consultare soltanto i dizionari e i  testi
di legge non commentati autorizzati dalla  commissione  esaminatrice.
E' fatto, pertanto, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula
d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge
commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    5. L'assenza anche ad  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che abbiano riportato non meno di 70/100 punti in  ciascuna
prova scritta. 
    7. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via  PEC,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova
stessa.