Art. 11 Prove scritte 1. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di un elaborato su una delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, pubblico impiego privatizzato e non. 2. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di un elaborato su diritto processuale amministrativo. La commissione puo' scegliere di chiedere al candidato la redazione di un tema o la risoluzione di un caso pratico. 3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 4. I candidati possono consultare soltanto i dizionari e i testi di legge non commentati autorizzati dalla commissione esaminatrice. E' fatto, pertanto, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 5. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 70/100 punti in ciascuna prova scritta. 7. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via PEC, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.