Art. 12 Prova orale 1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile; c) ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; d) elementi di informatica, utilizzo di internet e della posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; e) lingua inglese. 2. Il colloquio orale e', altresi', diretto ad accertare nel candidato le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale, verifica in relazione alla quale la commissione assegna un punteggio compreso nel totale riservato alla prova orale. 3. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70/100 punti. 4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.