Art. 12 
 
                             Prova orale 
 
    1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare   riferimento   ai    delitti    contro    la    pubblica
amministrazione;  b)  elementi  di  diritto  processuale  civile;  c)
ordinamento del Consiglio di Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali; d) elementi di informatica, utilizzo di internet  e  della
posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse; e) lingua inglese. 
    2. Il colloquio orale e',  altresi',  diretto  ad  accertare  nel
candidato le capacita' organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del  ruolo  dirigenziale,  verifica  in
relazione alla quale la commissione assegna un punteggio compreso nel
totale riservato alla prova orale. 
    3.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati   che
conseguono un punteggio non inferiore a 70/100 punti. 
    4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.