Art. 13 Punteggio 1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 2. I punti sono cosi' ripartiti: a) fino a un massimo di 90 punti per i titoli; b) fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta; c) fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta; d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.