Art. 13 
 
                              Punteggio 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 
    2. I punti sono cosi' ripartiti: a) fino a un massimo di 90 punti
per i titoli; b) fino a un massimo di 100 punti per  la  prima  prova
scritta; c) fino a un massimo di  100  punti  per  la  seconda  prova
scritta; d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.