Art. 16 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti della Giustizia amministrativa, ai sensi della normativa vigente. 3. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 4. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.