Art. 16 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  Il  superamento  del  concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla  verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato,  per  l'assunzione  nei  ruoli  dei  dirigenti   della
Giustizia amministrativa, ai sensi della normativa vigente. 
    3. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di  prova
di sei mesi previsto dall'art. 18  del  C.C.N.L.  del  personale  con
qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile  2006.  Decorso  il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia  stato  risolto,
gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione  in
servizio. 
    4.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.