Art. 3 Esclusione dal concorso 1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione - conseguente anche alla non valutabilita' di un titolo autocertificato e prodotto successivamente, dopo il superamento della prova scritta - nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.