Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di  difetto  dei  requisiti  minimi  di  ammissione  -
conseguente anche alla non valutabilita' di un titolo autocertificato
e prodotto successivamente, dopo il superamento della prova scritta -
nonche' per l'eventuale  mancata  osservanza  dei  termini  perentori
stabiliti nel presente  bando,  l'amministrazione  puo'  disporre  in
qualsiasi momento, anche successivamente  all'eventuale  stipula  del
contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.