Art. 7 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  e  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter  essere  oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
indicati nella domanda stessa. 
    3. I titoli di preferenza sono valutati  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.