Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra: a)  in  qualita'
di Presidente, un consigliere di Stato; b) in qualita' di componenti,
un magistrato amministrativo, un  dirigente  di  prima  fascia  o  un
dirigente di seconda  fascia  esperto  di  comprovata  qualificazione
nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni  di  segretario  sono
svolte da personale appartenente alla terza area funzionale.