Art. 8 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra: a) in qualita' di Presidente, un consigliere di Stato; b) in qualita' di componenti, un magistrato amministrativo, un dirigente di prima fascia o un dirigente di seconda fascia esperto di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla terza area funzionale.