Art. 9 Prova preselettiva 1. In relazione al numero delle domande pervenute l'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2022 e' data notizia della pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa, dell'avviso riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. 4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80% dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalita' previste all'art. 6, comma 1, lettera m). 5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 8. L'amministrazione puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 10. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene resa nota la pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla amministrazione l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.