Art. 9 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.   In   relazione   al   numero   delle    domande    pervenute
l'amministrazione si riserva la  facolta'  di  effettuare  una  prova
preselettiva, che  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a  risposta
multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  53
del 5 luglio 2022  e'  data  notizia  della  pubblicazione  sul  sito
internet della Giustizia amministrativa, dell'avviso  riguardante  il
calendario  e   la   sede   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi   per   sostenere   la   prova
preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti
di documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    3. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%
dichiarata  e,  successivamente  attestata,  secondo   le   modalita'
previste all'art. 6, comma 1, lettera m). 
    5. La prova preselettiva consiste nella  somministrazione  di  60
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono  fornite  ulteriori
istruzioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento,   anche   mediante
strumentazione e procedure informatiche,  della  prova  preselettiva.
Nel medesimo  avviso  sono  determinati  i  punteggi  delle  risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 
    6. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato  utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    8. L'amministrazione puo' avvalersi,  per  la  predisposizione  e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    9.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    10.  Con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  viene
resa  nota  la  pubblicazione  sul  sito  internet  della   Giustizia
amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte, delle  modalita',  del  luogo,  della  data  e  dell'ora  di
svolgimento delle prove stesse. Il  diario  delle  prove  scritte  e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel   luogo   indicati.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    11.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice   delibera   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alla
amministrazione  l'adozione  di  provvedimenti  di   esclusione   dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili  in  qualunque  momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso  dei  requisiti
per la partecipazione al concorso.