Art. 5 
 
   Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o  di  uno  dei  documenti  di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Coloro che non sono in possesso della  cittadinanza  italiana  devono
essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere  in
corso di validita' secondo le previsioni di  legge.  Sono  esclusi  i
candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.