Art. 6 Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 4. Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo. La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo viene data preferenza al candidato piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione. Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito internet wwvv.bancaditalia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.