Art. 8 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    I  candidati  classificati  in  posizione  utile   all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora  non  abbiano  gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta  elettronica
certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto  di  legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina  e  assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati  utilmente
classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con  le
funzioni da svolgere nell'Istituto e sono in possesso  dei  requisiti
previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Le persone  classificate  in
posizione utile all'assunzione sono nominate in prova nel segmento di
Esperto, 2° livello stipendiale - profilo tecnico (per il concorso di
cui alla lett. A) e nel grado di Assistente - profilo tecnico (per il
concorso di cui alla lett. B). Al termine del periodo di prova  della
durata di sei mesi, se riconosciute idonee,  conseguono  la  conferma
della  nomina  con  la  stessa  decorrenza  della  nomina  in  prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    Le persone nominate devono prendere servizio presso  la  sede  di
lavoro cui sono assegnate  entro  il  termine  comunicato;  eventuali
proroghe del termine sono concesse solo per giustificati  motivi.  Se
rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza  di  giustificati
motivi, non prendono servizio presso  la  sede  di  lavoro  assegnata
entro il termine, decadono dalla nomina. 
    I nominati nel grado di Assistente - profilo tecnico non  possono
avanzare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi due  anni
di permanenza nella residenza assegnata all'atto dell'assunzione.