Art. 2 
 
 
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: 
      A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
e alle Corti di appello; 
      B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di  almeno  cinque
anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente  il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
    2. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame. 
    3. Il direttore generale  degli  affari  interni  delibera  sulle
domande  di  ammissione  e  forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi.
L'elenco  e'  depositato  almeno   quindici   giorni   liberi   prima
dell'inizio  delle  prove  negli  uffici   della   segreteria   della
commissione esaminatrice. 
    4. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
dall'esame sono tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  60
del 29 luglio 2022. 
    5.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti.