Art. 6 1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema. 3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.